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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1258 - pubb. 15/06/2008.

Foro del consumatore e mancanza di contratto quadro


Tribunale di Monza, 04 Giugno 2008. Est. Serena Sommariva.

Competenza per territorio – Foro esclusivo del consumatore – Derogabilità da parte del consumatore in favore dei fori alternativi.

Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Singoli mandati scritti di negoziazione – Ammissibilità.

Intermediazione finanziaria – Nullità delle operazioni per mancanza di contratto quadro – Conseguenze – Caducazione delle operazioni con esito favorevole all’investitore.

Obbligazioni Argentine – Rischio di perdita del capitale – Natura speculativa – Sussistenza.


L’inderogabilità del criterio di determinazione della competenza territoriale desumibile dalla legislazione a tutela del consumatore (art. 33, comma 2, lett u.) D.Lgs. n. 206/2005 e, in precedenza, art. 1469bis, comma 3, n. 19 cod. civ.) riguarda solamente il professionista e non anche il consumatore, il quale può liberamente rinunziare a tale criterio, posto nel suo esclusivo interesse, derogandovi in favore di uno dei fori competenti in via alternativa ai sensi degli artt. 18, 19 e 30 cod. proc. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza di espressa disposizione non è possibile sostenere che la conclusione di sporadici mandati di negoziazione in assenza di un contratto quadro di riferimento sia per ciò solo affetta da nullità, essendo peraltro evidente che in simili evenienze gli ordini dovranno essere necessariamente impartiti per iscritto, in ottemperanza al dettato della legge. Anche alla luce della rafforzata tutela degli investitori può quindi ancora ammettersi la possibilità di singoli mandati di negoziazione ove gli stessi siano conferiti per iscritto e fermo restando l’obbligo per l’intermediario di adempiere parallelamente ai doveri di trasparenza e di informazione posti a suo carico dal legislatore e dalla Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove la tesi della nullità delle operazioni di negoziazione per mancanza del contratto quadro dovesse essere accolta e coerentemente applicata, dovrebbe essere dichiarata la caducazione di tutte le operazioni di negoziazione poste in essere nel corso del rapporto (e quindi che di quelle con esito proficuo), in quanto, sebbene la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente, ciò non significa che sia in sua facoltà scegliere quali ordini porre nel nulla secondo il suo interesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le obbligazioni dello Stato Argentino sono sempre state classificate dalle principali agenzie internazionali di rating come titoli di natura speculativa ed anche quando erano collocate all’interno della migliore tra le categorie speculative, presentavano comunque sin dalla loro emissione un rilevante grado di rischio di perdita del capitale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Elisabetta Cristiani


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