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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12580 - pubb. 07/05/2015.

Decreto Ingiuntivo per consegna documentazione bancaria ex art 119 TUB emesso in favore del fideiussore


Tribunale di Prato, 13 Aprile 2015. Est. Morabito.

Ricorso monitorio consegna documentazione bancaria art 119 TUB - Legittimazione del fideiussore - Consegna documenti


Non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell’art. 119, co. 4, T.U.B nei confronti del creditore.

Si è ulteriormente precisato come l’art.119 Tub debba essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l’esecuzione del rapporto (…); neppure appare, in tale ipotesi, necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dell’art.119 Tub si configura come un diritto sostanziale, (…); che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova referente normativo, oltre che nel citato art.119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto,scolpito nell’art.1375 c.c. (…); identici principi appaiono, ad avviso di questo Giudice, applicabili anche all’ipotesi di proposizione dell’istanza ex art. 119, IV co., T.U.B. da parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito (…); non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell’art. 119, co. 4, T.U.B nei confronti del creditore. (Nicola Stiaffini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Nicola Stiaffini, Avvocato in Livorno
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