Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12585 - pubb. 06/05/2015

Concordato preventivo, convenienza della proposta e controllo del tribunale

Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2014, n. 15345. Est. Di Amato.


Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Convenienza della proposta - Ammissibilità - Presupposti

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Informazione dei creditori - Fonti - Documentazione allegata alla proposta e relazione del commissario - Integrazione con i risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto - Comunicazione - Esclusione - Rilevanza

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Probabilità di successo del concordato approvato dai creditori - Esclusione



L'art. 180, quinto comma, legge fall., nella formulazione dettata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, estende il sindacato del giudice alla convenienza della proposta, indipendentemente dalla proposizione di opposizioni, soltanto nel caso di concordato con classi e di dissenso di una o più classi. (massima ufficiale)

L'informazione dei creditori sulla entità e natura del passivo è affidata alla documentazione allegata alla proposta di concordato nonché alla relazione del commissario giudiziale sulla scorta della verifica dei crediti ed è completata, senza necessità di ulteriore comunicazione, dai risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto. Ne consegue che la provvisoria attribuzione ad alcuni crediti della collocazione privilegiata, in luogo di quella chirografaria esposta dal debitore nella proposta, non consente al tribunale di negare l'omologazione assumendo che la proposta di concordato sarebbe stata approvata dai creditori in difetto di una completa informazione. (massima ufficiale)

In sede di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale, e della corte di appello nell'eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi, attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, dovendosi escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte di appello, ne sia prevedibile l'inadempimento. (massima ufficiale)


Il testo integrale

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

Nella vicenda portata successivamente [a Cass. 23 maggio 2014, n. 11497, ndr] all’esame di Cass. 4 luglio 2014, n. 15345[1], la corte d’appello aveva riformato il decreto di omologazione a causa della mancanza di liquidità per far fronte ai crediti privilegiati, il cui ammontare - indicato in proposta pari ad € 1.364.808,06 - era stato invece ritenuto più elevato (€ 2.629.118,15 sia pure ridotti in sede di reclamo, a seguito di apposita c.t.u., ad € 1.857.185,96).

Nel cassare la decisione d’appello, la Suprema Corte esclude «che la provvisoria attribuzione ad alcuni crediti della collocazione privilegiata, in luogo di quella chirografaria esposta dal debitore nella sua proposta, consenta al tribunale di negare l’omologazione, assumendo che la proposta del debitore sarebbe stata approvata dai creditori in difetto di una completa informazione», non potendo in questo caso «predicarsi alcuna insufficienza delle informazioni sulla cui base i creditori hanno espresso il loro voto ed approvato il concordato».

Sottolinea inoltre che «dopo l’approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al tribunale, e neppure alla corte d’appello in sede di reclamo, verificare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato», in quanto una simile decisione «non potrebbe giustificarsi con la probabilità di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell’omologazione è riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, è riservata dopo l’omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione (art. 186 l. fall.)».

La Cassazione aggiunge, infine, che «il contrario non può sostenersi neppure ove la verifica del giudice facesse emergere l’inidoneità della proposta a soddisfare i diversi crediti nella misura e nei tempi promessi», proprio in ragione dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite, per cui «l’inidoneità della proposta può giustificare la non omologazione, malgrado l’approvazione dei creditori, soltanto se estesa alla possibilità di un qualunque soddisfacimento dei creditori e soltanto se emergente prima facie, e non dopo una verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa dall’approvazione del concordato da parte dei creditori», i quali «ben potrebbero aver accettato non solo il rischio ma anche l’eventualità di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato».  

Si tratta di una pronuncia che, proprio in quanto focalizzata sulla fase dell’omologazione[2] - quando cioè la maggioranza dei creditori ha già approvato la proposta di concordato, valutandone sia il merito che la convenienza - fa emergere con maggiore nitidezza la difficoltà di conciliare, su quel terreno, l’autonomia dei creditori con l’intervento del giudice, evidentemente spiegato a tutela delle minoranze.

In effetti, pur ammettendo (secondo l’orientamento ad oggi prevalente) che il sindacato giudiziale sulla fattibilità, già esercitato in fase di ammissione - quando ancora non vi è stata interlocuzione con i creditori - debba rinnovarsi in sede di omologazione, pare comunque naturale che il suo ambito si riduca, restando circoscritto ai casi più eclatanti.

E ciò soprattutto dopo l’introduzione (con la l. n. 134/12) del secondo comma dell’art. 179 l.fall., il quale consente agli stessi creditori di costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto, ove abbiano ricevuto avviso dal commissario giudiziale del mutamento delle condizioni di fattibilità (per quanto si tratti di un profilo attinente piuttosto all’approvazione del concordato, che non alla sua ammissibilità, ai fini della omologazione).



[1] Pres. Ceccherini, rel. Di Amato, consultabile in www.ilcaso.it, con nota di D. Finardi, Limiti al sindacato del tribunale sulla probabilità di successo del concordato in sede di omologa, 22.9.2014

[2] Dove, si sostiene, la proposizione di opposizioni «non estende automaticamente il sindacato del giudice alla fattibilità e convenienza del concordato», ma investe «la sola convenienza, da valutare nel confronti tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le alternative concretamente praticabili».

 

 


 


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