Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12592 - pubb. 11/05/2015

Dichiarazione di fallimento: convocazione a mezzo pec della società posta in liquidazione prima dell'introduzione della nuova modalità di notifica

Appello Venezia, 09 Aprile 2015. Est. Daniela Bruni.


Dichiarazione di fallimento - Convocazione del debitore - Notifica a mezzo pec di società posta in liquidazione - Disparità di trattamento - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Dovere del tribunale di disporre la celere convocazione - Dovere dell'operatore economico di conformare la condotta a diligenza e correttezza



È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 L.F., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui introduce la notifica del decreto di convocazione del debitore per mezzo della posta elettronica certificata anche per quelle società che siano già state poste in liquidazione all'epoca dell'entrata in vigore di detta modifica legislativa. Lo scopo della novella legislativa, infatti, quello di velocizzare le notifiche in ambito prefallimentare, svincolandole il più possibile dal mezzo cartaceo e dalle lungaggini che le caratterizzavano. Inoltre, l'obbligo del tribunale di disporre la previa convocazione del debitore viene assolto effettuando ogni ricerca per provvedere alla convocazione compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, con la conseguenza che il tribunale, anche dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ai fini del rispetto del contraddittorio, è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di procedura civile, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza e quali un operatore economico deve attenersi. (Cass., 7 gennaio 2008, n. 32; Cass., ord. 8 febbraio 2011, n. 3062). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Nicola Pavan


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