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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12619 - pubb. 13/05/2015.

Contratto di utenza, contestazione sull’ammontare del corrispettivo, provvedimenti d'urgenza e ordine di riallaccio o inibizione del minacciato slaccio


Tribunale di Oristano, 27 Aprile 2015. Est. Angioi.

Contratto di utenza – Contestazione sull’ammontare del corrispettivo – Provvedimenti d'urgenza – Ordine di riallaccio o inibizione del minacciato slaccio – Condizioni


Con riferimento al contratto di utenza, se è sospesa la fornitura per mancato pagamento del corrispettivo e l’utente, nel chiedere d'urgenza un ordine di riallaccio o un'inibizione del minacciato slaccio, nega la propria morosità, contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può invitarlo al pagamento della somma non controversa, concedendogli un termine per pagarla, e solamente in caso di mancato pagamento il giudice rigetta la domanda cautelare; la accoglie, invece, se la somma non controversa è stata pagata. Resta fermo, in ogni caso, che ciascuna delle parti conserva la facoltà di agire in via ordinaria per far valere il proprio diritto, assumendo così anche il rischio connesso all’onere di una prova piena delle proprie ragioni.
Pertanto, in caso di contestazione sull’ammontare del corrispettivo, da parte dell'utente, con la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo, il giudice valuta se la somma non contestata, riconosciuta come dovuta e pagata, eventualmente anche nel corso del giudizio cautelare, appaia sufficiente, in conformità del principio di buona fede, non già a sanare la morosità, bensì a escludere, provvisoriamente, la legittimità della sospensione dell’esecuzione del contratto; questione da risolvere in modo pronto, alla stregua di una valutazione necessariamente sommaria, formulando un giudizio probabilistico, di mera verosimiglianza del diritto, tenuto conto del presumibile consumo da parte dell'utente. (Antonio Angioi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Antonio Angioi


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