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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12637 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 14 Aprile 2015. .

Responsabilità processuale aggravata - Domanda generica autonoma e concorrente ex articolo 2043 c.c. - Violazione della competenza funzionale del giudice investito del merito - Inammissibilità


La previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96 c.p.c. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'articolo 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti. Pertanto, nell'ipotesi in cui il convenuto, proposta domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., proponga ulteriore domanda risarcitoria ex articolo 2043 c.c. per il discredito commerciale subito in conseguenza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attore, chiedendo soltanto la condanna generica di quest'ultimo, tale domanda, dovendo necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile, perché formulata contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)