ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12668 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Roma, 09 Novembre 2014. .

Responsabilità degli amministratori - Amministratori di fatto - Responsabilità - Requisiti - Criteri di identificazione - Contenuto delle funzioni concretamente esercitate


Costituisce principio oramai acquisito ed affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui le norme di legge che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione dell'ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia essa irregolare o implicita; con la conseguenza che i responsabili delle violazioni di dette norme vanno individuati, anche nell'ambito del diritto privato non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate (cfr., per tutte, Cassazione civile, 6 marzo 1999, n. 1925; Cassazione civile, 14 settembre 1999, n. 9795); con l'ulteriore, necessaria, precisazione che l'individuazione della figura del cosiddetto "amministratore di fatto" presuppone che la persona abbia in concreto svolto attività di gestione (e non anche meramente esecutive) della società e che tale attività abbia carattere sistematico e non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale (cfr., sul punto, Cassazione civile, 14 settembre 1999, n. 9795). Al fine di far emergere il soggetto che effettivamente esercita le funzioni gestorie e di individuare, quindi, l'amministratore di fatto è possibile far riferimento a elementi quali: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori 'di diritto'. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)