Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12673 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 30 Gennaio 2015. .


Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Compenso del professionista - Determinazione a forfait - Rideterminazione del compenso in base all'attività effettivamente svolta



La determinazione a forfait del compenso al professionista deve essere intesa quale rideterminazione della commisurazione del compenso finale indipendentemente dall'effettiva attività concretamente svolta, ma non esclude che tale compenso, ove l'incarico non sia portato a termine non possa essere oggetto di rideterminazione. La predeterminazione a forfait attiene, pertanto, alla manifestazione del compenso per la prestazione compiutamente svolta sul presupposto che la stessa sia completata come da mandato conferito (nel caso di specie dalla presentazione della domanda di concordato con riserva all'omologa della proposta). Ove la prestazione non sia compiutamente eseguita, anche per circostanze indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, la commisurazione del corrispettivo deve tenere conto della concreta esecuzione della prestazione e, quindi, della parziale inesecuzione della stessa. Se così non fosse dovrebbe ritenersi che il mero conferimento dell'incarico, indipendentemente dallo svolgimento della prestazione (ovvero in presenza di una prestazione minimamente eseguita) dovrebbe essere corrisposto nel suo complesso in ogni caso e questo snaturerebbe la struttura della prestazione professionale, la quale è pur sempre una prestazione di lavoro, che non può prescindere dalla compiuta esecuzione della stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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