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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12675 - pubb. 20/05/2015.

È lecito il mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere una pregressa esposizione verso la banca


Tribunale di Pescara, 06 Maggio 2015. Est. Anna Fortieri.

Mutuo ipotecario - Procedimento negoziale indiretto finalizzato all'estinzione di un precedente credito chirografario - Interpretazione della volontà delle parti

Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Esclusione - Mutuo finalizzato allo scopo soggettivo voluto dalle parti - Estinzione di debiti pregressi verso la banca


L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia con debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito) potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto” nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario (nel caso di specie proprio la destinazione delle somme mutuate all’estinzione di pregresse esposizioni debitorie vale a dimostrare come la volontà di entrambe le parti di concludere il contratto di mutuo effettivamente vi sia stata). (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

Il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, con la conseguenza che nel contratto di mutuo fondiario il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono che può essere anche quello di utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, e non per ciò solo può predicarsene l’illiceità. (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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