Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12755 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 04 Febbraio 2015. .


Società di capitali - Compenso del liquidatore - Liquidazione giudiziale - Tariffa professionale dei dottori commercialisti - Previsione non vincolante - Distinzione rispetto alla prestazione d'opera intellettuale - Apprezzamento in concreto dell'attività svolta e del risultato conseguito



L'autorità giudiziaria investita della domanda del liquidatore volta ad ottenere la liquidazione del compenso, ben può assumere, quale parametro di riferimento per la relativa quantificazione, le voci e previsioni dettate, nella tariffa professionale dei dottori commercialisti, con riferimento all'attività di "liquidazione di azienda"; e ciò anche nel caso in cui la carica di liquidatore sia stata rivestita da professionista o soggetto non appartenente a detto ordine. Resta, tuttavia, fermo che le previsioni della tariffa professionale menzionata rappresentano un mero parametro di riferimento, mai vincolante in termini assoluti, posto che, tra l'altro, l'attività del liquidatore non può ricondursi, sic et simpliciter, ad una prestazione d'opera intellettuale; men che mai, poi, possono considerarsi vincolanti, per il giudice, le valutazioni di congruità espresse dall'ordine professionale di appartenenza del liquidatore. Anche nel caso in cui la quantificazione del compenso dovuto al liquidatore venga effettuata assumendo come parametro di riferimento la tariffa professionale dei dottori commercialisti, non può prescindersi dall'apprezzamento, in concreto, dell'importanza e del rilievo delle attività in concreto svolte, del risultato conseguito dalla società nonché della durata dell'incarico (in particolare nel caso in cui detto incarico non venga portato a compimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)