Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12769 - pubb. 03/06/2015

Competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa per la causa di revocatoria della costituzione di fondo patrimoniale contro gli amministratori

Tribunale Vicenza, 13 Maggio 2015. Est. Morsiani.


Tribunale delle imprese - Competenza - Connessione oggettiva e soggettiva - Azione revocatoria, azione di responsabilità degli amministratori - Esclusione



L’art. 3 comma 3 del D.Lvo n. 168/03 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa) si riferisce alla sola connessione propria, perché diversamente, ove il legislatore ha inteso riferirsi anche alla connessione impropria (D.L.vo n. 30/05 art. 134) ha espressamente indicato tale estensione.

E' di competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa, la causa avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale che sia stata promossa contro gli amministratori, nei cui confronti la società attrice abbia instaurato altro giudizio per l’azione di responsabilità, non sussistendo ragioni di connessione propria tra le due cause. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


Il testo integrale


 


Testo Integrale