ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12823 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Genova, 26 Giugno 2014. .

Concordato preventivo – Risoluzione – Contraddittorio – Pubblico ministero – Commissario giudiziale – Liquidatore – Legittimazione creditori


Nel procedimento camerale diretto a sentir dichiarare la risoluzione del concordato preventivo:
-    non è necessaria la partecipazione del Pubblico Ministero;
-    il commissario giudiziale ed il liquidatore nominato in sede concordataria non sono parti in quanto non sono titolari di alcun autonomo interesse giuridico, ma possono essere sentiti nell’ambito dei poteri istruttori d’ufficio del Tribunale;
-    i creditori della società ammessa al concordato e l’ex amministratore possono intervenire nel giudizio ma solo in modo adesivo e non anche autonomo.
-    non è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)