Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12831 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 10 Giugno 2015. .


Fondi comuni di investimento - Fondi immobiliari chiusi sottoposti a liquidazione coatta ex articolo 57 TUB - Improseguibilità delle azioni giudiziarie



L’art. 57, comma 6-bis, d.lgs. n. 58 del 1998, prevede che, in caso di messa in liquidazione del fondo, i liquidatori nominati dalla Banca d’Italia provvedano secondo il disposto del precedente comma 3-bis, il quale dichiara applicabili alla liquidazione alcuni articoli del d.lgs. n. 385 del 1993, tra i quali l’art. 83, secondo cui nei confronti del soggetto posto in liquidazione non può essere iniziata né proseguita alcuna azione giudiziaria. Pertanto, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere più promossa o proseguita alcuna azione nei confronti del fondo in liquidazione, dovendo ogni eventuale pretesa nei confronti dello stesso essere fatta valere dinanzi all’organo liquidatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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