Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12850 - pubb. 18/06/2015

Volo cancellato o ritardato e prolungata permanenza in aeroporto: non spetta il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata assistenza

Cassazione civile, sez. III, 10 Giugno 2015, n. 12088. Est. Lina Rubino.


Volo cancellato o ritardato - Prolungata permanenza in aeroporto - Risarcimento del danno non patrimoniale per i danni subiti a causa della mancata assistenza - Esclusione



Laddove il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, sia soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Reg. CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dai disagi subiti a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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