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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12868 - pubb. 22/06/2015.

Finanziamenti erogati in esecuzione di accordo di ristrutturazione ex art. 182-quater co. 1 l.f.: l'interesse dei creditori è presunto


Tribunale di Milano, 09 Febbraio 2015. Est. D'Aquino.

Finanziamenti erogati in esecuzione di accordo di ristrutturazione ex art. 182-quater co. 1 l.f. – Riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento della società finanziata – Condizioni – Accertamento della funzionalità del finanziamento all’interesse dei creditori – Esclusione


Ai fini del riconoscimento, nel successivo fallimento, del rango prededucibile ai crediti per finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, l.f. in esecuzione di un accordo di ristrutturazione, è necessario e sufficiente che detti finanziamenti (ed i loro elementi essenziali) siano specificamente previsti nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione depositato, che tale accordo sia omologato, che i finanziamenti siano stati erogati e che tale erogazione sia in termini (quanto alle modalità ed all’importo) con quanto previsto nel piano, mentre non è necessario accertare l’effettiva rispondenza del finanziamento all’interesse dei creditori, perché tale interesse deve ritenersi presunto all’atto dell’omologa dell’accordo. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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