Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12876 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 03 Marzo 2015. .


Esecuzione forzata in genere – Credito azionato di valore minimo e non connesso con interessi di natura non patrimoniale – Interesse all’azione esecutiva – Irrilevanza giuridica



L'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. Poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, ha ugualmente avviato la procedura esecutiva, deducendo l'esistenza di un residuo credito compreso tra euro 12 e 21, a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)