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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12879 - pubb. 24/06/2015.

Risoluzione del concordato preventivo: aspetti procedurali ed effetti della indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori


Tribunale di Genova, 26 Giugno 2014. Pres., est. Davini.

Concordato preventivo - Risoluzione - Procedimento - Partecipazione del pubblico ministero - Ruolo del commissario giudiziale e del commissario liquidatore - Facoltà di intervento dei creditori - Integrazione del contraddittorio

Concordato preventivo - Indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori e del tempo necessario - Concordato in garanzia

Concordato preventivo - Risoluzione - Decorrenza del termine - Riparto delle somme

Concordato preventivo - Risoluzione - Inadempimento di non scarsa importanza

Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento


Nel procedimento camerale diretto a sentir dichiarare la risoluzione del concordato preventivo: i) non è necessaria la partecipazione del pubblico ministero; ii) il commissario giudiziale ed il liquidatore nominato in sede concordataria non sono parti in quanto non sono titolari di alcun autonomo interesse giuridico, ma possono essere sentiti nell’ambito dei poteri istruttori d’ufficio del Tribunale; iii) i creditori della società ammessa al concordato e l’ex amministratore possono intervenire nel giudizio ma non solo in modo adesivo e non anche autonomo; iv) non è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)

La proposta di concordato che indichi la percentuale di soddisfazione dei creditori e il tempo entro il quale gli stessi verranno soddisfatti deve qualificarsi come proposta di cessione con garanzia e, pertanto, qualsiasi sensibile inadempimento nei tempi e nella percentuale del pagamento dei crediti integra gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione del concordato (nel caso di specie era previsto il pagamento del 34% dei crediti chirografari in un tempo di circa due anni). (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)

Il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 186 l.f., non può essere individuato nell’ultimo atto di liquidazione in quanto tale fase deve ancora essere seguita dal riparto delle somme tra i creditori. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)

Il concordato preventivo che non riesca ad assicurare una percentuale non simbolica di soddisfazione dei creditori chirografari integra l’inadempimento di non scarsa importanza che giustifica la risoluzione del concordato. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)

Laddove sia proposta, oltre alla domanda di risoluzione del concordato, anche quella di fallimento, il tribunale può con la medesima sentenza accogliere entrambe le domande. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco Capecchi


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