Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12890 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 25 Maggio 2015. .


Giustizia sportiva - Questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari - Questione relativa alla fase della esecuzione della sanzione di carattere pecuniario - Competenza del giudice ordinario



In base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dall'art. 2, comma 1, D.L. 220/2003, convertito nella Legge 280/2003, rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive ossia le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione disciplinata dall’ordinamento sportivo. Rientra, invece, nella competenza del giudice ordinario la questione che non attenga alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione e residui un credito di natura pecuniaria della Federazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


 


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