Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12904 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 29 Aprile 2015. .


Associazioni - Annullamento e sospensione delle deliberazioni - Sospensione prevista dal terzo comma dell'articolo 23 c.c. - Natura cautelare



Ha indubbiamente natura cautelare il provvedimento di sospensione funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell’azione di annullamento di cui al primo comma dell'art. 23 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l’azione è preordinata e, come tale, può essere adottato dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore solamente ove sia stata proposta, nelle forme del processo ordinario di cognizione, impugnazione avverso la deliberazione di cui venga assunta la contrarietà alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto dell’ente: il terzo comma dell’art. 23 c.c. prevede infatti espressamente che l’ordinanza di sospensione venga adottata “su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione”, indicando nel giudice istruttore e nel presidente del tribunale (in caso di mancata designazione del giudice istruttore dopo l’iscrizione del causa sul ruolo degli affari contenziosi) l’organo giurisdizionale competente all’adozione del provvedimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)