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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1297 - pubb. 25/07/2008.

Concordato con cessione dei beni e compenso del liquidatore


Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 2008. Est. Panzani.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Compenso del commissario liquidatore – Liquidazione in base al risultato utile della gestione – Mancanza di risultati utili – Liquidazione al minimo di legge.


Il compenso del commissario liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione, per cui lo stesso è commisurato ad una percentuale sull'attivo realizzato. Pertanto, come per il curatore, così anche per il liquidatore, nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge previsto dagli art. 1 e 2 del d.m. 8 luglio 1992, n. 570. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 omissis 

Fatto

Il Tribunale omologava il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori proposto dalla C. di S.A. & C. s.n.c, nominando liquidatore l'avv. B.M.. Nella sentenza il Tribunale indicava il valore dei beni ceduti in 591.477,43 Euro.

Poichè quattro tentativi di vendita rimanevano deserti per mancanza di offerte, il Tribunale, su istanza del liquidatore, dichiarava risolto il concordato ai sensi della L. Fall., art. 186, dichiarando il fallimento con sentenza 27.3.2003.

Su istanza dell'avv. B. il Tribunale liquidava il compenso dello stesso quale liquidatore del concordato nella somma di Euro 516,46.

Osservava il Tribunale che nella specie doveva trovare applicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dettata dagli, artt. 39 e 165 legge fallimentare, che rinviavano per la liquidazione dei compensi spettanti ai curatori ed ai commissari giudiziali, alle norme emanate con decreto del Ministro della Giustizia. Non poteva peraltro riconoscersi alcun compenso sull'attivo realizzato, ai sensi dell’art.1 D.M. n. 570 del 1992, posto che il liquidatore non aveva alienato i beni oggetto della cessione. Poichè non spettava compenso sul passivo, in ragione delle funzioni proprie del liquidatore, all'avv. B. spettava il compenso minimo di 516,46 Euro, ai sensi del D.M., artt. 1 e 2.

Avverso il decreto ricorre per cassazione il B. articolando un unico motivo. La curatela del Fallimento C. di S. A.M. & C. s.n.c. nonchè dei soci illimitatamente responsabili non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 5 D.M. n. 570 del 1992, nonchè difetto di motivazione, in relazione agli artt. 39 e 165 legge fallimentare.

Il criterio dell'analogia elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, che giustifica l'applicazione dei criteri di liquidazione del compenso previsti per il curatore dall’art. 1 D.M. n. 570 del 1992, sull'attivo realizzato, sarebbe correttamente applicato soltanto se il liquidatore riesce a vendere i beni. Ove ciò non avvenga la liquidazione dovrebbe essere effettuata con riferimento agli stessi criteri previsti dalla legge per il commissario giudiziale del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata, che fanno riferimento all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario dei beni.

2. il ricorso non è fondato.

Va premesso che la censura è inammissibile nella parte in cui deduce difetto di motivazione trattandosi di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., nei confronti del quale, ratione temporis, non era consentita l'impugnazione per vizio di motivazione prima della riforma dell'art. 360 c.p.c., recata dall’art. 2, comma 1 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ai ricorsi proposti a far tempo dal 2.3.2006.

Per quanto concerne la pretesa violazione di legge, va premesso che questa Corte ha affermato che per quanto concerne il compenso spettante al liquidatore nel concordato preventivo le funzioni svolte da tale organo sono indubbiamente assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare, si che vanno utilizzati i criteri stabiliti per la liquidazione del compenso al curatore fallimentare dall’art. 1 D.M. 28 luglio 1992, n. 570, (Cass. 26.8.2004, n. 16989; Cass. 21.12.2004, n. 23706; Cass. 24.7.1997, n. 6924). Tale giurisprudenza ha anche precisato che il compenso va liquidato in rapporto al dato della liquidazione dell'attivo - che costituisce il compito essenziale del liquidatore ed è assimilabile alla funzione pure esercitata dal curatore del fallimento - con esclusione del compenso supplementare sull'ammontare del passivo del fallimento, non rientrando l'accertamento del passivo tra le funzioni del liquidatore (Cass. 22.2.1994, n. 1730).

Il ricorrente vorrebbe che il compenso fosse determinato con riferimento all’art. 5 D.M. n. 570 del 1992, che stabilisce che il compenso del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata è liquidato "...con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 172 e 188 legge fallimentare".

Ciò consentirebbe di riconoscere un compenso superiore al minimo legale di 516,46 Euro, perchè la base di riferimento sarebbe costituita non dall'attivo realizzato, nella fattispecie pari a zero perchè i tentativi di vendita dei beni ceduti ai creditori non sono andati a buon fine, ma dall'attivo inventariato.

Sennonchè la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, nel silenzio del legislatore, che i criteri stabiliti per la liquidazione del compenso al curatore potessero applicarsi anche al liquidatore nel concordato con cessio bonorum, perchè egli svolge con riferimento all'attività di liquidazione che gli è affidata una prestazione non troppo difforme da quella propria del curatore, anch'esso incaricato della liquidazione dei beni, pur se i compiti del curatore sono più ampi e non si esauriscono in tale attività di liquidazione. Proprio per tale ragione questa Corte ha precisato che al liquidatore non spetta il compenso facoltativo previsto per il curatore sull'ammontare del passivo.

Sono invece ben diverse le funzioni del liquidatore da quelle del commissario giudiziale che deve vigilare sull'operato del debitore ed in particolare sul compimento degli atti di straordinaria amministrazione, predisporre la propria relazione sulla proposta sottoposta al voto dei creditori, esprimere il proprio parere nel corso dell'adunanza dei creditori stessi e successivamente in sede di omologazione, operare sia pur con funzioni residue di controllo sull'adempimento del concordato nella fase successiva all'omologazione. Al commissario giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni non compete alcuna attività relativa alla vendita dei beni, rientrando tale compito nelle mansioni proprie del liquidatore.

Ben si comprende pertanto perchè l’art. 5 D.M. n. 570 del 1992, così come i precedenti decreti ministeriali, preveda che il compenso del commissario giudiziale sia commisurato all'attivo inventariato e non all'attivo realizzato, trattandosi di attività che prescinde dal risultato utile della procedura.

Nel caso invece del liquidatore l'analogia tra l'attività da questi svolta e quella del curatore, comporta che il compenso vada liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione, e sia pertanto commisurato ad una percentuale sull'attivo realizzato. Come per il curatore, così anche per il liquidatore nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge.

Va del resto sottolineato che la recente riforma della legge fallimentare è pervenuta a risultati non diversi perchè il testo emendato dall’art. 182 comma 2, D.Lgs. 5 gennaio 2006, n. 5, non modificato dal "decreto correttivo" D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che "si applicano ai liquidatori gli artt. 28...39... in quanto compatibili". E l'art. 39, comma 1, disciplina il compenso del curatore, rinviando, come nella disciplina previgente, ai criteri stabiliti dal Ministro della Giustizia con proprio decreto. In altri termini il legislatore della riforma ha accolto il principio elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina previgente per cui il compenso del liquidatore va determinato secondo i parametri previsti per il curatore.

A questi principi si è correttamente attenuto il Tribunale di Avezzano.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della curatela intimata esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008