Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13016 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 07 Maggio 2015. .


Azione revocatoria ordinaria - Esercitata dal curatore fallimentare - Caratteristiche - Ambito di efficacia - Sostanziale identità - Onere della prova della conoscenza dello stato insolvenza da parte del terzo - Esclusione - Prova del semplice pregiudizio per la massa dei creditori



L'art.66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 L.F. e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. E' quindi errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Pertanto, chi propone questa azione deve unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., posto che la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore o della società di cui è parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)