La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13018 - pubb. 09/07/2015

Il medico dentista non risponde in base all'articolo 2226 c.c. per difformità e vizi della protesi dentaria e deve sempre verificare le cure pregresse applicate al paziente

Cassazione civile, sez. III, 22 Giugno 2015, n. 12871. Est. Cirillo.


Professione intellettuale - Difformità e vizi dell'opera - Applicazione dell'articolo 2226 c.c. - Esclusione - Installazione di una protesi dentaria - Prestazione di un bene immateriale - Attività riservata al medico dentista di diagnosi, di scelta della terapia e successiva applicazione della protesi e del controllo sulla stessa

Medico dentista - Applicazione della protesi - Obbligo di verificare la reale situazione dei denti e delle cure pregresse



L'art. 2226 cod. civ., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell'istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Pertanto, non potendosi individuare un'entità materiale nell'opera del dentista, la protesi può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Opera in modo negligente il medico dentista che non verifichi la reale situazione dei denti, anche sulla base delle cure pregresse, sui quali effettua l'installazione della protesi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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