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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13039 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 2015. .

Fallimento - Rapporti inerenti l'impresa - Efficacia probatoria nei confronti del curatore dei libri contabili regolarmente tenuti - Esclusione


Gli articoli 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme citate, le quali sono operanti solo tra imprenditori che assumono la qualità di controparte nei rapporti di impresa; conseguentemente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo proposta da un imprenditore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)