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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13056 - pubb. 15/07/2015.

Modifica delle condizioni di divorzio? Solo con sopravvenienze


Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2015, n. 13514. Est. Campanile.

Separazione/Divorzio – Modifica delle condizioni – Sopravvenienze – Necessità – Sussiste


Il giudicato "rebus sic stantibus", che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913); in particolare, la revisione delle condizioni di separazione o divorzio richiede la dimostrazione di cc.dd. "sopravvenienze" successive al provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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