Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13064 - pubb. 16/07/2015

Il genitore collocatario, in genere, ha diritto ad un assegno dall’altro genitore

Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2015, n. 13504. Est. Campanile.


Separazione/Divorzio – Affidamento condiviso – Genitore collocatario – Diritto a percepire un assegno per i figli da parte del genitore non convivente – Sussiste

Separazione/Divorzio – Spese straordinarie – Indumenti e libri – Esclusione



L’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. La previsione di un assegno si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Infatti, il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Gli indumenti e i libri non rientrano necessariamente nelle spese straordinarie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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