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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13089 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Pistoia, 14 Novembre 2014. .

Fallimento - Imprenditore agricolo - Insufficienza qualifica formale - Attività commerciale prevalente od esclusiva


La sola qualifica formale di imprenditore agricolo non legittima l’esclusione dal fallimento, essendo invece necessario che l’impresa non eserciti in modo esclusivo o prevalente un’attività commerciale e che un’attività commerciale può dirsi connessa ai sensi per gli effetti di cui all’art. 2135 c.c. solo se deriva in via prevalente dall’esercizio dell’attività agricola. (Tommaso Sannini, Tommaso Stanghellini) (riproduzione riservata)