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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13104 - pubb. 22/07/2015.

Creditori contestati e risoluzione del concordato. Termine finale del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore


Tribunale di Reggio Emilia, 24 Giugno 2015. Pres., est. Varotti.

Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Crediti contestati - Deposito delle somme

Concordato preventivo - Ammissione - Effetti - Creditori - Divieto di esecuzione forzata - Operatività - Termine finale


Il creditore che non sia stato pagato dal debitore in concordato preventivo, in quanto il credito è giudizialmente contestato, con giudizio ancora in corso, non può chiedere la risoluzione del concordato, dato che non è configurabile alcun inadempimento sino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce la controversia. Può però chiedere che il debitore proceda al deposito delle somme ai sensi dell’articolo 136, comma 2, L.F. richiamato dal successivo articolo 185, comma 2. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

L’articolo 168 L.F. – che individua come termine finale, sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, quello della definitività del decreto di omologazione – va coordinato con l’articolo 184 L.F., a mente del quale il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori. Ne deriva che il creditore, anche dopo l’omologazione, non può agire esecutivamente sul patrimonio dell’imprenditore in concordato preventivo, anche se sono scaduti i termini per l’adempimento della proposta concordataria, ma può solo chiedere la risoluzione del concordato e, eventualmente, il fallimento. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luciano Varotti, Giudice Delegato nel Tribunale di Reggio Emilia


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