Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13141 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2011. .


Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria ordinaria - Esercizio da parte del creditore dell'alienante - Trascrizione anteriore al fallimento - Procedibilità dopo la dichiarazione di fallimento dell'acquirente - Condizioni - Fondamento



Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 legge fall. non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente; diversamente, il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di opponibilità alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fall., dell'azione proposta, resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito (per la sola sostituzione a questi dal curatore); l'azione revocatoria, infatti, pur se preordinata al soddisfacimento esecutivo del creditore, non può considerarsi un'azione esentiva, volta com'è a rendere in opponibile al creditore l'atto dispositivo compiuto dal debitore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato