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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13177 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Udine, 14 Luglio 2011. .

Fallimento - Affitto di ramo d'azienda - Obbligo della curatela di pagamento dei canoni - Prededuzione.


La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere i canoni relativi ad un contratto di affitto di ramo di azienda per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. Al momento della scadenza del contratto, la curatela è, infatti, tenuta a restituire la cosa locata dovendo altrimenti pagarne i canoni, credito che va senz'altro ammesso in prededuzione, in quanto sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)