.
Tribunale di Udine, 14 Luglio 2011. .
Fallimento - Affitto di ramo d'azienda - Obbligo della curatela di pagamento dei canoni - Prededuzione.
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere i canoni relativi ad un contratto di affitto di ramo di azienda per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. Al momento della scadenza del contratto, la curatela è, infatti, tenuta a restituire la cosa locata dovendo altrimenti pagarne i canoni, credito che va senz'altro ammesso in prededuzione, in quanto sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)