Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13187 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2015. .


Concordato preventivo - Modifiche al piano concordatario - Modifiche che incidono sui tempi della liquidazione e sulla fruttuosità della stessa - Fattibilità economica del concordato - Rilevanza - Aggiornamento della attestazione - Necessità



Non possono considerarsi indifferenti per i creditori le modifiche apportate al piano di concordato, le quali, pur non comportando un mutamento della percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata nella proposta, siano suscettibili di incidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa e quindi sulla fattibilità economica del concordato. In tal caso, i creditori, ai fini di un'informata e consapevole espressione del voto, devono essere adeguatamente ragguagliati in ordine alle prospettive temporali ed economiche di realizzazione del piano, per la cui valutazione non può ritenersi sufficiente una nuova relazione predisposta dal commissario giudiziale, occorrendo innanzitutto un aggiornamento di quella redatta dal professionista designato dal debitore ai sensi dell'articolo 161, comma 3, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato