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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13212 - pubb. 05/08/2015.

Nel concordato preventivo, la cessione degli immobili tramite trattative 'a libero mercato' contrasta con le procedure competitive richiamate dall'art. 182 L.F.


Tribunale di Rimini, 02 Luglio 2015. Est. Rossino.

Concordato preventivo - Modalità attuative della liquidazione previste nel piano - Vendita degli immobili “a trattativa privata” ed in subordine con procedure competitive - Violazione dell’art. 182 l. fall. - Sussistenza

Concordato preventivo - Modalità attuative della liquidazione previste nel piano - Previsione della vendita degli immobili “a trattativa privata” - Integrazione della proposta da parte del Tribunale in sede di decreto di omologazione - Legittimità - Poteri del Tribunale di disporre diverse modalità esecutive della liquidazione - Sussistenza - Limiti


Il piano concordatario che prevede la cessione dei beni tramite vendite a trattativa privata sul libero mercato, con l’utilizzazione dei normali canali pubblicitari, appare in contrasto con le disposizioni dell’art. 182 l. fall., essendo tale modalità di dismissione dell’attivo difforme dalle previsioni di cui agli articoli da 105 a 108 ter l. fall., richiamati dall’art. 182 l. fall. in quanto compatibili, dovendosi affermare che le modalità di liquidazione nell’ambito del concordato debbano sempre ispirarsi ai principi dettati per la liquidazione in sede fallimentare, avendo il legislatore creato una totale coincidenza tra la liquidazione post concordataria e quella fallimentare, atteso altresì l’accostamento delle funzioni del liquidatore concordatario a quelle del curatore operato dallo stesso art. 182 l. fall.

(Fattispecie in cui la proposta di concordato preventivo, votata dalla maggioranza dei creditori, prevedeva la vendita dei cespiti immobiliari “a libero mercato”, tramite i comuni canali pubblicitari e di intermediazione immobiliare, limitando il ricorso alle aste pubbliche all’ipotesi in cui la vendita non fosse intervenuta entro il termine di trentasei mesi dalla definitiva omologazione del concordato).

Il concordato con cessione dei beni prevede la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva ed al pari della procedura fallimentare, alla più vasta categoria dei procedimenti di esecuzione forzata; nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi un’attività liquidatoria, spetta sempre al Tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell’art. 182 l. fall., il potere di stabilire le modalità della liquidazione (da porre in essere secondo criteri competitivi e, in via preferenziale, secondo i criteri ed i moduli operativi previsti per il fallimento; vedi Tribunale di Milano sez. II 28 ottobre 2011 n.58), essendo il Tribunale sempre dotato del potere di integrare la proposta di concordato, quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di legge, poiché lo spazio lasciato all’autonomia privata non è illimitato (vedi Cass. 15 luglio 2011 n. 15699). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale




A margine della decisione Tribunale di Rimini 2 luglio 2015, tra libertà del debitore proponente e potere integrativo del tribunale in sede di omologa del concordato preventivo

di Astorre Mancini


Il provvedimento in rassegna richiama il problema dei limiti del potere del Tribunale di integrare la proposta di concordato preventivo, alla luce del riformato art. 182 l. fall., oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, dettato in tema di concordato preventivo con cessione dei beni.

E’ noto che i recenti interventi sull’art. 182 l. fall. hanno “rimodellato l’attività liquidatoria nel concordato sulla base delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare” (anche recentemente, Cass. 2015/14052), introducendo il riferimento alle procedure competitive di vendita dettate nell’ambito del fallimento, con l’istituzione del comitato dei creditori ed una esplicita equiparazione del liquidatore concordatario alla figura del curatore fallimentare.

Tuttavia è lo stesso primo comma della predetta norma a prevedere una sorta di carattere sussidiario di dette disposizioni, prevedendo la loro applicazione al caso in cui “il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente ...", così riconoscendo al proponente la possibilità di predeterminare le modalità di liquidazione del concordato, in linea peraltro anche con la previsione dell’art. 161 lett. e) l. fall. per cui è prerogativa del debitore la presentazione del "un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta".

E’ indubbia dunque la libertà del debitore di modulare come ritiene la proposta concordataria, atteso l’accentuato carattere negoziale dell’accordo che il debitore raggiunge con i propri creditori, per cui “ben può ritenersi che la proposta di concordato attribuisca al liquidatore ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive, con espressa deroga a quanto disposto dall’art. 182 l. fall., attesa la marcata natura privatistica che la riforma operata dal D. Lgs. n. 5 del 2006 ha voluto imprimere alla procedura concordataria“ (così Cass. 20 gennaio 2011 n.1345).

Si è dunque acutamente osservato che “il primo comma dell’art. 182 l. fall., rimasto immodificato dalla riforma, va ora letto congiuntamente alle previsioni dell’art. 160 l. fall., per cui il debitore può prescindere dal modello legale di liquidazione, avendo questo carattere suppletivo e derogabile, e può prevedere le dismissioni dei cespiti secondo modalità dallo stesso predeterminate; è dunque l’art. 160 l. fall. che offre regolazione e fondamento a questa discrezionalità del debitore, considerato che consente all’imprenditore di organizzare con estrema libertà il piano concordatario, sia con riferimento alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, che con riguardo alle modalità di liquidazione” (in tali termini, Laura De Simone, “Le vendite immobiliari nel concordato preventivo”, ottobre 2011, pubblicato in questa Rivista, documento n. 265/2011; si veda anche, nello stesso senso, Finardi, “La liquidazione nel concordato preventivo tra vincolo negoziale e poteri giudiziali”, novembre 2011, ivi, documento n. 272/2011).

Compito dei giudici di merito è dunque quello del giusto contemperamento degli interessi in gioco, atteso il potenziale contrasto tra la predetta libertà del debitore nella predisposizione del piano concordatario e l’indubbia “fallimentarizzazione del procedimento concordatario di liquidazione dei beni” operata dal legislatore con il richiamo di norme prettamente fallimentari, affermata e ribadita dai giudici riminesi nel provvedimento in rassegna.

In realtà fin da Cass. 16 luglio 2008 n. 19506 i giudici di legittimità avevano chiarito che le disposizioni attuative della liquidazione eventualmente dettate dal Tribunale nel decreto di omologazione hanno natura meramente integrativa della volontà delle parti, per cui l’applicazione dell’art. 182 l. fall. da parte del Tribunale è sempre condizionata al fatto che il debitore non si sia preoccupato, nella proposta di concordato, di determinare anche le modalità esecutive della liquidazione (Vitiello, Commento sub art. 182 l. fall., in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, 2008, 1596).

In tal senso esiste un costante orientamento della giurisprudenza di merito per cui “l’art. 182 l. fall. funge da mera regolazione sussidiaria, da invocare solo ed esclusivamente in assenza di diversa disciplina organizzativa della liquidazione indicata nel piano; pertanto anche le concrete modalità di esecuzione del piano (tra cui quelle di liquidazione) sono parte integrante dell’accordo e, in quanto accettate dai creditori, sono insindacabili in quanto ‘contrattualizzate’” (negli esatti termini, Tribunale di Arezzo 19 dicembre 2014, pubblicata in questa Rivista).

Va tuttavia chiarito che, malgrado gli oscillanti orientamenti emersi in giurisprudenza in ordine all’applicazione dell’art. 182 l. fall. ed al potere integrativo riconosciuto al tribunale in sede di omologa del concordato, la Cassazione ha da tempo fornito al riguardo alcuni precisi criteri ermeneutici.

Con la decisione 20 gennaio 2011 n.1345, resa peraltro nella disciplina previgente in fattispecie concordataria in cui il debitore non aveva indicato le modalità di liquidazione dei beni, assegnando al liquidatore ampia discrezionalità al riguardo, la Suprema Corte ha infatti ribadito il “carattere prevalente” dell’accordo raggiunto tra debitore e creditori, per cui “se i creditori hanno accettato che la fase di esecuzione possa svolgersi senza dei criteri prefissati e secondo le modalità ritenute più opportune dal liquidatore, nessun intervento integrativo è consentito al Tribunale”.

Successivamente, con la pronuncia 15 luglio 2011 n. 15699, in fattispecie di concordato preventivo in cui la società proponente aveva invece previsto espressamente criteri di liquidazione ritenuti tuttavia contra legem (come l’indicazione nella proposta di un liquidatore privo dei requisiti ex art. 28 l. fall.), la Cassazione ha ulteriormente confermato il precedente assunto, ribadendo però in tal caso la sussistenza di un potere integrativo del tribunale in ordine alle modalità di liquidazione, da esercitare dunque ogni qualvolta “i criteri dell’esecuzione proposti dal debitore concordatario non siano compatibili con la normativa vigente”.

E’ quindi all’interno di detto perimetro ermeneutico fissato dalla Suprema Corte che i giudici di merito sono chiamati al contemperamento degli interessi in gioco ed apparentemente contrapposti rappresentati, va ribadito, da un lato dalla libertà negoziale in capo al debitore ex art. 160 l. fall. e dall’altro lato alla tutela pubblicistica dei creditori stessi da attuarsi con l’adozione di procedure competitive di liquidazione dei beni, in quanto compatibili con il piano concordatario.

I giudici riminesi nella decisione in commento hanno ritenuto di pervenire a detto contemperamento omologando la proposta di concordato preventivo ma integrando le modalità esecutive di liquidazione dei beni, sul presupposto della asserita natura contra legem del criterio di vendita dei beni “a trattativa privata” rispetto alle procedure competitive ex art. 105 ss. l. fall., affermando in tal senso che “il Tribunale è sempre dotato del potere di integrare la proposta di concordato quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di legge, poiché lo spazio lasciato all’autonomia privata non è illimitato (vedi Cass. 15 luglio 2011 n. 15699)”.

La decisione appare dunque teoricamente in linea con i criteri forniti dalla Suprema Corte e prima richiamati; essa tuttavia suscita perplessità ove si consideri che i giudici hanno apportato una modifica delle modalità attuative del concordato sicuramente incidente sulla “fattibilità economica” del piano, gravando probabilmente in pejus il piano stesso: i creditori hanno espressamente approvato una proposta concordataria prevedente la vendita dei beni “a libero mercato”, tramite i normali canali pubblicitari e di intermediazione immobiliare, rispetto alla quale il Tribunale in sede di omologa ha invece disposto le vendite con le procedure competitive tipiche delle procedure fallimentari, ritenute comunemente più burocratiche e meno fruttuose per il ceto creditorio.

In tal senso appare quindi stridente che la proposta omologata diverga sostanzialmente da quella per la quale i creditori hanno espresso il proprio voto: a maggior ragione considerato che trattasi di cessione di beni immobili ubicati in zone commercialmente importanti (adiacenti a Viale Ceccarini, in Comune di Riccione) e che per tale ragione la proposta votata prevedeva il pagamento integrale anche dei creditori chirografari, probabilmente sul presupposto di poter avere uno spazio temporale per alienare i beni “a libero mercato” e non tramite aste giudiziarie.

Inoltre, nella fattispecie esaminata dal giudici riminesi, assume rilievo la circostanza che la proposta concordataria approvata dai creditori, lungi dall’ingessare l’attività del commissario liquidatore – nominato dal Tribunale - vincolandola all’esclusivo ricorso delle vendite “a trattativa privata”, prevedeva comunque l’esperimento delle aste pubbliche nel caso in cui l’alienazione dei beni non fosse intervenuta entro trentasei mesi dalla definitiva omologazione del concordato; alla luce di tale pattuizione concordataria appare quantomeno legittimo dubitare del preteso carattere contra legem della stessa affermato dal Tribunale, potendo ritenersi legittima la scelta del debitore di proporre il ricorso alle procedure competitive di legge solo una volta affidato al commissario liquidatore uno spazio temporale per tentare la vendita “a libero mercato”.