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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13241 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Torre Annunziata, 12 Febbraio 2015. .

Condotta del danneggiato, caso fortuito e ripartizione dell’onere probatorio – Responsabilità del custode – Prova liberatoria – Comportamento del danneggiato – Caso fortuito – Conseguenze – Esclusione – Sussistenza


Il custode, per andare esente dalla responsabilità che l’art. 2051 c.c. prevede a suo carico, è tenuto a provare che l’evento e le relative conseguenze sono in nesso causale esclusivo con un fattore estraneo ed indipendente alla propria sfera di controllo, avente i caratteri del fortuito e come tale idoneo ad assorbire interamente il nesso causale poiché fornito di impulso causale autonomo rispetto al prodursi dell’evento: esso ben può essere rappresentato dalla condotta imprudente dello stesso danneggiato che, volontariamente e consapevolmente, si esponga ad un pericolo pur disponendo di una valida alternativa idonea a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, scelta che determina l'interruzione del nesso causale, poiché in simile ipotesi il legame eziologico tra evento e danni è rappresentato unicamente dalla consapevole decisione del danneggiato di affrontare un rischio ben conosciuto ed altrettanto facilmente evitabile. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)