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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13247 - pubb. 26/03/2014.

Facoltà del curatore di richiedere la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà nel quale sia subentrato


Cassazione civile, sez. II, 18 Settembre 2013, n. 21388. Est. D'Ascola.

Fallimento - Effetti sui rapporti preesistenti - Vendita a termine o a rate - Vendita con riserva di proprietà - Fallimento del compratore - Facoltà spettanti al venditore - Azione di risoluzione per inadempimento del fallito in ipotesi di avvenuto subentro del curatore nel rapporto negoziale - Improponibilità - Fondamento


Nella vendita con riserva di proprietà in corso al momento della dichiarazione di fallimento del compratore, il venditore può richiedere la restituzione della cosa nell'ipotesi di scioglimento del contratto, quando ancora il curatore non si sia avvalso della facoltà di subentrare nel rapporto negoziale, oppure può proseguire l'azione di risoluzione già intrapresa nei confronti dell'acquirente successivamente fallito; non può, invece, dopo la dichiarazione di fallimento e ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso - ancorché fondata su clausola risolutiva espressa - per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l'effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della "par condicio". (massima ufficiale)

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