Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13257 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 29 Luglio 2014. .


Revocatoria fallimentare - Esenzione per i pagamenti nei termini d'uso - Interpretazione - Tempistica coerente con il regolamento negoziale o usuale tra le parti - Pagamento nei termini indicati in fattura - Pagamenti intervenuti in data anteriore - Pagamenti avvenuti in ritardo divenuto consuetudine tra le parti



Deve intendersi effettuato "nei termini d'uso" quel pagamento eseguito nell'esercizio dell'attività di impresa (indipendentemente dal fatto che si tratti di pagamento di beni o servizi indispensabili all'attività) che non solo sia avvenuto con mezzi normali (ossia con denaro contante, bonifico, assegno o strumenti parimenti ordinari) ma anche con la tempistica coerente con il regolamento negoziale ovvero, in via subordinata, usualmente in essere tra le parti e, dunque, anch'essa caratterizzata da profili di normalità.

Il pagamento nei termini d'uso è certamente quello che interviene, fatta salva l'ipotesi di uno specifico diverso regolamento negoziale, in un arco temporale compreso tra la prestazione del servizio o la consegna del bene e la scadenza del termine che è prassi indicare in fattura per il pagamento. Dalla data di esecuzione della prestazione o di consegna del bene alla data di scadenza del termine indicati in fattura il pagamento è in ogni momento dovuto (ai sensi dell'articolo 1183 c.c., posto che se non è determinato il tempo dell'adempimento il creditore può esigerlo immediatamente) e dunque in qualsiasi momento dovesse sopraggiungere interverrebbe in un arco temporale indubbiamente caratterizzato, in diritto, da profili di normalità, perché normale è il pagamento che interviene dopo l'esecuzione della prestazione ed entro il termine indicato in fattura dal creditore; lo stesso può dirsi per i pagamenti che dovessero intervenire in un tempo successivo, ma assai prossimo, alla scadenza indicata. Anomali, al contrario dovrebbero ritenersi i pagamenti che avvengono in data anteriore alla prestazione del servizio (o alla consegna del bene) ovvero con significativo ritardo rispetto alla data di scadenza indicata in fattura, purché non si tratti di significativo ritardo costante, ossia di ritardo divenuto a sua volta tra le parti una vera e propria consuetudine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)