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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1328 - pubb. 15/09/2008.

Mutuo fondiario e vizio causale


Tribunale di Latina, 11 Agosto 2008. Est. Perinelli.

Mutuo fondiario – Utilizzo dell’importo mutuato per estinguere una precedente obbligazione di natura chirografaria – Nullità sotto il profilo causale ex art. 1418 cod. civ. – Sussistenza.


Qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l’operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, e viziata sotto il profilo causale ed affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sabrina D'Ammizio


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