Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1330 - pubb. 20/09/2008

Irragionevolezza dei pareri e inammissibilità del concordato fallimentare

Tribunale La Spezia, 29 Gennaio 2008. Est. Bellè.


Concordato fallimentare – Pareri del curatore e del comitato dei creditori – Manifesta irragionevolezza – Inammissibilità del concordato – Sussistenza.



La manifesta irragionevolezza del parere emesso dal comitato dei creditori e dal curatore è sindacabile da parte del giudice delegato e, in caso di positivo riscontro di tale vizio di legittimità, la proposta di concordato fallimentare va dichiarata improcedibile. (mb) (riproduzione riservata)



 

Il Giudice delegato

Vista l’istanza di concordato fallimentare proposta nel fallimento XXX;

Preso atto del parere favorevole di curatore e comitato dei creditori;

Rilevato che nel caso di specie il passivo concordatario stimabile è di euro 67.788,90 circa;

Considerato che all’attivo della procedura, oltre agli importi di cassa di euro 17 mila circa, vi è un immobile, in quota, stimato, per tale quota, di valore pari a 161 mila euro;

Rilevato pertanto che tra il residuo attivo potenziale (euro 161 mila) e l’onere concordatario da versare (euro 49 mila circa, al netto delle somme in cassa) vi è una difformità elevata, nell’ordine del triplo;

Ritenuto che, come da orientamento già espresso di questo Tribunale, pur non avendo più, il Giudice Delegato, il potere di apprezzare nel merito la convenienza del concordato, persiste il vaglio di legittimità;

Ritenuto che i pareri degli organi fallimentari (curatore e comitato dei creditori) non possano dirsi legittimi quando essi siano affetti da manifesta irragionevolezza;

Ritenuto che tali vizio ricorra nel caso di specie, in quanto le difficoltà di asta addotte dal curatore non possono giustificare un abbattimento di tale portata, anche tenuto conto della possibilità di mandare in vendita l’intero, al limite attraverso giudizio di divisione;

Ritenuto quindi che il giudizio di convenienza sia da valutare come viziato e dunque non legittimo;

Ritenuto pertanto che l’illegittimità riscontrata non consenta di disporre per il prosieguo della procedura concordataria;

dichiara

improcedibile la proposta di concordato fallimentare.

Si comunichi mediante ufficiale giudiziario ai proponenti e via fax al curatore.

La Spezia, 29.1.2008

Il G.D.

dott. Roberto Bellè


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