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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1331 - pubb. 20/09/2008.

Pagamento integrale dei creditori e operazioni di voto


Tribunale di La Spezia, 23 Novembre 2007. Est. Bellè.

Concordato fallimentare – Proposta di pagamento integrale di tutti i creditori – Necessità di voto – Esclusione – Comunicazione ai creditori – Necessità.


Nel caso di proposta di concordato fallimentare che preveda il pagamento integrale di tutti i creditori non è necessario procedere alle operazioni di voto e, nondimeno, ne va disposta la comunicazione in quanto tale adempimento è funzionale anche alla conoscenza del concordato al fine di consentire l’esercizio dei diritti (ad es. rinuncia al privilegio o opposizione all’omologa) spettanti ai creditori. (mb)

 

 

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

 

Il Giudice delegato

Visti gli atti relativi al concordato fallimentare nella procedura C. G. e M.;

Visto il parere favorevole di curatore (subordinato alla condizione di una particolare manleva da parte dell’assuntore, medio tempore effettivamente pervenuta) e comitato dei creditori;

Rilevato che il terzo proponente offre il pagamento integrale dei creditori privilegiati e chirografari, ivi compreso il credito in corso di ammissione in forza di tardiva depositata dopo l’istanza di concordato, nonché il pagamento anche di creditori non insinuati;

Ritenuto che quest’ultimo aspetto non possa dirsi irrilevante, ma anzi costituisce elemento di maggiore apprezzabilità della proposta, in quanto elimina, a favore dei creditori già insinuati, il rischio di dover condividere l’attivo con le future insinuazioni di tali creditori;

Osservato che la proposta, oltre a prevedere un integrale pagamento dei creditori, subordina il trasferimento dei beni aziendali al previo pagamento dei creditori stessi;

Ritenuto che, in queste condizioni, sia palesemente inutile procedere alla fase di voto e vada dunque accolta l’istanza del proponente di disporre immediatamente gli incombenti necessari all’omologa;

Osservato infatti che:

·                  nessuno dei creditori ha interesse al voto, perché il pagamento è integrale e perché il trasferimento dei cespiti attivi è subordinato al previo integrale pagamento predetto;

·                  non può radicarsi il diritto al voto sulla valutazione in merito ad altri elementi, come le garanzie perché esse coinvolgono allo stesso modo creditori ammessi di regola al voto (i chirografi) e creditori non ammessi al voto (i privilegiati), il che evidenzia come si tratti di profili che rilevano solo sotto il profilo dell’opposizione al concordato e non altrimenti;

Ritenuto pertanto che la proposta non vada posta in votazione, in quanto il concordato non necessita di approvazione;

Ritenuto tuttavia che debba procedersi alla comunicazione di essa a tutti i creditori;

Osservato infatti che la comunicazione di cui all’art. 125 terzo comma l.f. non riguarda i soli creditori chirografari, ma anche i privilegiati, in quanto essa non è funzionale soltanto al diritto di voto, ma anche alla conoscenza del concordato al fine di esercitare i diritti (ad es. rinuncia al privilegio o opposizione all’omologa) che spettano ai creditori stessi;

Ritenuto peraltro che tale comunicazione debba a questo punto assommarsi alle comunicazioni necessarie all’omologa;

Visto l’art. 129 l.f.;

dispone

la comunicazione della proposta concordataria e del presente provvedimento a tutti i creditori, nonché alla società fallita ed al proponente,

fissa

termine di giorni quindici per la proposizione di eventuali opposizioni. Allo scadere del predetto termine il curatore depositerà la propria relazione finale.

La Spezia, 23.11.2007

Il G.D.

dott. Roberto Bellè