Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1340 - pubb. 11/10/2008

Appalti di opere pubbliche, anticipazioni all'appaltatore e revocatoria

Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2008, n. 17946. Est. Panebianco.


Fallimento – Azione revocatoria fallimentare - Appalti di enti locali - Anticipazioni sul corrispettivo - Natura giuridica - Attribuzione all'appaltatore della posizione di debitore - Esclusione - Conseguenze - Ritenute operate dall'amministrazione all'atto del pagamento - Funzione solutoria - Esclusione - Revocabilità ex art. 67 della legge fall. - Esclusione. , Anticipazioni sul prezzo - Appalti di enti locali - Natura - Attribuzione all'appaltatore della posizione di debitore - Esclusione - Conseguenze - Ritenute operate dall'amministrazione all'atto del pagamento - Funzione solutoria - Esclusione - Conseguente non revocabilità ex Legge 16/03/1942 n. 267 art. 67.



Le anticipazioni all'appaltatore di opere pubbliche, previste dalla dall'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (come modificato dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627) e successivamente dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non attribuiscono all'appaltatore medesimo la posizione di debitore, costituendo una parte del compenso spettante per consentirgli di far fronte ai costi iniziali; conseguentemente le ritenute successivamente operate dall'amministrazione committente, all'atto del pagamento delle rate dovute in occasione di ogni stato di avanzamento, non determinano l'estinzione, parziale o totale, di un'obbligazione e dunque, difettando ogni funzione solutoria, non risultano assoggettabili a revocazione ai sensi degli artt. 67 e 167-188 legge fall. (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione)



 

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la curatela del fallimento della SO.CO. s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 67, 167 e 168. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che l'appaltatore non rivesta, in relazione alle somme che gli sono state anticipate e nel corso dei lavori, la posizione di debitore, senza considerare il momento iniziale del rapporto e cioè il momento dell'erogazione della anticipazione nonché i momenti successivi nei quali, a seguito della contabilizzazione dei vari stati di avanzamento e della corresponsione degli acconti, l'appaltante provvede alla detrazione ed all'acquisizione della quota di anticipazione corrispondente al 20% dello stato di avanzamento. Sostiene che l'errore della Corte di merito consiste nell'aver valutato il problema con riferimento alla posizione delle parti nel momento finale del rapporto allorché, a seguito del collaudo e dell'accettazione dell'opera, sorge il diritto dell'appaltatore a conseguire il corrispettivo, mentre non v'è dubbio che al momento dell'erogazione dell'anticipazione l'appaltatore non può che rivestire la posizione di debitore. Richiama poi, come elemento significativo, il meccanismo adottato allo scopo, consistente nell'iscrizione, sul frontespizio del documento contabile, di una posta a credito del committente per un importo pari a quello anticipato e nell'iscrizione invece a credito dell'appaltatore della posta corrispondente all'importo relativo allo stato di avanzamento da cui si detrae la quota di anticipazione. Deduce quindi che i recuperi dell'anticipazione operati dall'Istituto appaltante nell'anno precedente all'apertura della amministrazione controllata ed in costanza di essa costituiscono atti estintivi della posizione debitoria dell'impresa appaltatrice e come tali soggetti a revocazione ai sensi della L. Fall., artt. 67 e 167-188. Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere giuridicamente corrette le considerazioni della Corte d'Appello in ordine alla natura della anticipazione concessa all'appaltatore di una percentuale del compenso pattuito ed alle conseguenze che ne derivano sul piano della revocatoria fallimentare.

Tali anticipazioni - previste e disciplinate per quanto riguarda il caso in esame del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2, nella parte in cui ha integrato il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, e, successivamente, anche dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 3 - non attribuiscono all'appaltatore la posizione di debitore in relazione alle somme ricevute, costituendo pur sempre una parte del compenso spettantegli per consentirgli di far fronte ai costi iniziali, a volte di importo rilevante. Pertanto, le ritenute successivamente operate dal committente all'atto del pagamento delle rate dovute in occasione di ogni stato di avanzamento non comportano l'estinzione (totale o parziale) di un'obbligazione ma semplicemente un allineamento dei versamenti al residuo debito del committente medesimo che altrimenti pagherebbe più del dovuto (per un utile riferimento vedi Cass. 11038/91).

Solo nell'ipotesi di mancato adempimento da parte dell'appaltatore della sua prestazione di esecuzione dell'opera ovvero qualora gli importi anticipati superino il valore della prestazione parziale da lui effettuata e si verifichi una risoluzione anticipata del rapporto potrebbe ipotizzarsi un inadempimento con l'obbligo di restituzione da parte sua di quanto ricevuto o dell'eventuale differenza. Trattasi però in tal caso di una situazione ben diversa caratterizzata da un inadempimento, mentre nel caso, come quello in esame, di ritenute eseguite per assorbire le precedenti anticipazioni, nessun inadempimento è ipotizzabile e l'appaltatore conserva pur sempre, come si è evidenziato, la posizione di creditore nei confronti della controparte, con la conseguenza che dette ritenute, non potendo essere considerate alla stregua di atti estintivi di debiti pregressi, non rientrano nella categoria di atti revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67.

Nè rileva ai fini in esame l'affermazione della ricorrente, secondo cui il credito dell'appaltatore sorge, peraltro a titolo provvisorio, solo a seguito dell'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori, non potendosi dubitare che, una volta consentito il versamento di tali anticipazioni con decreto ministeriale, come prevede la normativa sopra richiamata, sorge un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenerle.

Del pari è assolutamente irrilevante il meccanismo cui si fa riferimento in ricorso, in base al quale sul frontespizio del documento contabile viene iscritta una posta a credito del committente per un importo pari a quello della anticipazione mentre a credito dell'appaltatore viene iscritta la posta corrispondente all'importo dell'avanzamento, detratta la quota di anticipazione. Il criterio contabile adottato per una più immediata rappresentazione dei dati non può infatti influire sulla natura e sugli effetti della anticipazione e non è idoneo quindi ad alterare il contenuto delle rispettive prestazioni.

Deve escludersi pertanto, conformemente a quanto statuito dalla Corte d'Appello, che i recuperi delle anticipazioni operati dal committente all'atto del versamento delle rate dovute alle relative scadenze costituiscano atti estintivi di una posizione debitoria dell'appaltatore e ritenersi conseguentemente che essi non rientrino fra quelli soggetti a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso

omissis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008


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