Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13404 - pubb. 28/09/2015

I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono essere ricollegati all’ingiusto danno o alla valutazione prima facie della fondatezza dell'opposizione

Tribunale Chieti, 18 Settembre 2015. Est. Ria.


Bancario - Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sospensione dell’esecuzione provvisoria - Individuazione dei “gravi motivi” ex art. 649 c.p.c. - Genericità - Sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Accoglimento



In tema di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, l’art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano “gravi motivi”. I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all’ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall’esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell’opposizione. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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