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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13405 - pubb. 28/09/2015.

Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia contabile avente ad oggetto l'accertamento di nullità parziale di contratto di prestito personale e ripetizione di indebito oggettivo


Tribunale di Lecce, 10 Settembre 2015. Est. De Pasquale.

Contratto di prestito personale – Necessità, al fine della verifica del superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale degli interessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, che il tasso effettivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 108/1996, sia determinato a tale momento della pattuizione contrattuale – Sussiste

Contratto di prestito personale – Necessità, nell’ipotesi di verifica del superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale degli interessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, dal tasso effettivo, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 108/1996, pattuito originariamente in contratto, di rideterminazione dell’ammortamento contrattuale con espunzione di tutti gli interessi, competenze ed oneri, come sopra determinati, ed imputazione dei pagamenti dovuti al solo capitale, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., e, nell’ipotesi di contratto risolto per decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., di determinare il dare avere tra le parti contrattuali con imputazione di quanto già versato a titolo di interessi, competenze ed oneri non dovuti, al solo capitale, ai sensi dell’art. 181, comma 2, c.c. – Sussiste


In materia di contratto di prestito personale sottoscritto con intermediario autorizzato, al fine della verifica, in sede di indagine contabile, del superamento del c.d. tasso soglia, di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 4, Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche, recante disposizioni in materia di usura, vigente al tempo della pattuizione contrattuale degli interessi, occorre accertare il tasso effettivo, di cui all’art. 1, comma 6, della medesima legge, al momento della detta pattuizione contrattuale, computando le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti da soggetti intermediari, spese, ivi comprese quelle notarili e per perizie tecniche, interessi di mora, ed escluse quelle per imposte e tasse. (Antonio Baldari) (riproduzione riservata)

In materia di contratto di prestito personale sottoscritto con intermediario autorizzato, nell’ipotesi di verifica del superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale degli interessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, dal tasso effettivo, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 108/1996, pattuito originariamente in contratto, occorre rideterminare l’ammortamento contrattuale con espunzione delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo convenute, inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti da soggetti intermediari, spese, ivi comprese quelle notarili e per perizie tecniche, interessi di mora, ed escluse quelle per imposte e tasse, ed imputazione dei pagamenti dovuti al solo capitale, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., e, nell’ipotesi di contratto risolto per decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., occorre determinare il dare avere tra le parti contrattuali al momento della decadenza con imputazione di quanto già versato a titolo di interessi, competenze ed oneri non dovuti, al solo capitale, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. (Antonio Baldari) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Baldari, del foro di Lecce


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