Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13438 - pubb. 05/10/2015

Contratti bancari pendenti nel concordato preventivo: la banca non può incamerare le somme a compensazione di quanto anticipato

Tribunale Prato, 23 Settembre 2015. Pres., est. Maria Novella Legnaioli.


Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratti bancari - Scioglimento - Anticipazione con conferimento di mandato irrevocabile all'incasso e patto di compensazione - Cristallizzazione del passivo - Compensazione - Esclusione - Contratti di anticipazione pro solvendo - Opponibilità la procedura - Distinzione - Contratti di garanzia



Non vi sono i presupposti di cui all'articolo 169 bis L.F. per autorizzare lo scioglimento dei contratti bancari di anticipazione con conferimento alla banca di mandato irrevocabile all'incasso e patto di compensazione, ciò in ragione della cristallizzazione del passivo che si produce con la domanda di concordato ai sensi degli articoli 168 e 169 L.F. con richiamo agli articoli 45 e 56 L.F., in forza dei quali le somme versate dai terzi dopo la domanda non possono essere incamerate dalla banca a compensazione di quanto anticipato, effetto, questo, che si produce automaticamente per effetto del deposito della domanda di concordato e della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Allo stesso modo, non vi è motivo di autorizzare lo scioglimento dei contratti di anticipazione pro solvendo in quanto: se i contratti non sono opponibili alla procedura, non si pone la necessità di ottenerne lo scioglimento, mentre se sono opponibili, gli stessi dovranno considerarsi a garanzia delle anticipazioni, garanzie che non possono essere escusse a causa della pendenza della procedura di concordato, salva l'ipotesi dei contratti di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo n. 170 del 2004, per i quali è espressamente prevista la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale