Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13441 - pubb. 26/01/2015

Domanda tardiva di ammissione al passivo e accertamento della causa non imputabile del ritardo

Cassazione civile, sez. I, 10 Settembre 2013, n. 20686. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Valutazione della causa non imputabile del ritardo - Accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito



In caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale che aveva specificamente ravvisato nella grave malattia della figlia del creditore, nel concomitante sfratto per morosità subito, nonché nell'esiguo tempo a disposizione, idonei fattori impeditivi della tempestiva presentazione della domanda). (massima ufficiale)


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