.
Tribunale di Torino, 30 Luglio 2015. .
Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Danno patrimoniale – Periculum in mora – Insussistenza
Ai fini della sussistenza del periculum in mora, occorre che il danno patrimoniale paventato sia tale da rappresentare un pericolo imminente per la sopravvivenza o il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale del cliente. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la prova dell’insussistenza di un pericolo di danno imminente, grave e irreparabile sia fornita dalla stessa acquiescenza della ricorrente che, pur avendo già contestato la validità dello swap, ha procrastinato per due - quattro anni l’affidamento di un incarico peritale sul derivato e poi l’azione giudiziale. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)