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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13463 - pubb. 08/10/2015.

Regole per l’escussione testimoniale


Cassazione civile, sez. III, 24 Settembre 2015, n. 18896. Est. Rossetti.

Testimonianza de relato – Valutazione del teste – Giudizio nel senso che abbia mentito – Condizioni

Testimonianza – Escussione del teste – Poteri del giudice – Giudice come mero “registratore passivo” – Esclusione

Testimonianza – Documenti prodotti dal testimone – Acquisizione – Ammissibilità – Sussiste – Acquisizione ex art. 118 c.p.c.


Quel che infirma una testimonianza de relato non è la possibilità astratta che il terzo abbia mentito, ma l'esistenza di concreti elementi oggettivi dai quali desumere la falsità delle dichiarazioni riferite de relato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Se il giudice ritiene decisiva la conoscenza d'una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone "tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti" (art. 253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.). Da queste norme (e da molte altre) si ricava il principio che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità dei testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo; e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire (per l'affermazione di questo principio, sia pure in diversa fattispecie, si veda già Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080). In conclusioni, se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il provvedimento col quale il giudice acquisisce documenti da un testimone va qualificato come ordine di ispezione del documento (art. 118 c.p.c.) rivolto d'ufficio ad un terzo (il testimone), come tale non soggetto ad alcuna decadenza. E' consentito al giudice ordinare al testimone, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., di consentire l'ispezione di documenti utilizzati per aiuto alla memoria, che restano in tal caso acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono utilizzabili ai fini del decidere, quand'anche l'acquisizione avvenga dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, salvo il diritto delle parti di essere ammesse alla prova contraria resa necessaria dalla acquisizione d'ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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