Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13476 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .
Dichiarazione di fallimento - Insolvenza - Accertamento al momento della sentenza - Ammissibilità - Accertamento basato su fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento
Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dell'insolvenza va fatto con riguardo non al momento della presentazione dell'istanza, ma a quello della sentenza dichiarativa, in quanto il giudice, dato il carattere officioso del giudizio, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge anche in base agli atti del fascicolo fallimentare basandosi anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché, anche se conosciuti successivamente, siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Accertamento del credito e legittimazione del ricorrente
- ∙ Accertamento dello stato di insolvenza
- ∙ Legittimazione del liquidatore
- ∙
Altri profili dell'insolvenza
Momento ed elementi di riferimento per l'accertamento dell'insolvenza