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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13486 - pubb. 11/02/2015.

Omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari, provvedimenti ex artt. 2411 e 2436 cod. civ e ricorso di cassazione per lesione di situazioni aventi rilievo processuale


Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Marzo 2003, n. 3073. Est. Proto.

Società di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Deliberazioni - Deposito ed iscrizione - Omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari - Provvedimenti "ex" artt. 2411 e 2436 cod. civ. - Decreto della corte d'appello di diniego dell'ammissibilità del reclamo - Incidenza sul diritto processuale al riesame della decisione del primo giudice - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento


Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti resi in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società, secondo le previsioni degli artt. 2411 e 2436 cod. civ., nella disciplina anteriore all'entrata in vigore delle norme di semplificazione dettate dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340), il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito. (Nella specie, era stato impugnato il decreto con il quale la corte d'appello - adita dal socio dissenziente avverso il decreto del tribunale di omologazione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo di una società per azioni con riguardo alla durata della società - aveva rigettato il reclamo per carenza di legittimazione attiva del socio dissenziente, ritenuto non abilitato a partecipare al procedimento di omologazione della delibera modificatrice dell'atto costitutivo, ne' ad impugnare il correlato decreto di omologazione; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno dichiarato inammissibile il proposto ricorso straordinario per cassazione). (massima ufficiale)

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