Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13503 - pubb. 14/10/2015

Giurisdizione del giudice italiano - foro territoriale del luogo ove si è aperto il fallimento - per l'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore contro società avente sede all'estero

Tribunale Rimini, 19 Settembre 2015. Est. Monaco.


Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza



In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., esperita dal curatore nei confronti di società avente sede nella Repubblica di San Marino, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano a norma dell’art. 3 comma 2, ultima parte L. 218/1995 - posto che le azioni fallimentari rientrano tra le materie escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 -, in forza dei criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio.
In particolare, con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, detta competenza si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento, per cui va individuato il giudice fornito di giurisdizione in quello che ha emesso la sentenza di fallimento, tanto ai sensi dell’art. 20 c.p.c., essendo il domicilio del curatore il luogo di adempimento dell’obbligazione restitutoria fatta valere con detta azione, quanto ai sensi dell’art. 24 l. fall. che attribuisce a quel giudice la competenza a conoscere di tutte le azioni derivanti dal fallimento (cfr. Sez. Un. n. 17912/2002 e 2692/2007; Cass. n. 8745/2001). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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