Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13529 - pubb. 21/10/2015

La domanda di ammissione al passivo va interpretata nel suo complesso e deve essere riconosciuta la prelazione che assiste il credito anche quando non espressamente richiesta

Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19714. Est. Mercolino.


Fallimento - Accertamento del passivo - Interpretazione della domanda di ammissione al passivo - Riconoscimento della prelazione ipotecaria - Identificazione dell'oggetto della domanda - Valutazione dell'insieme delle indicazioni della domanda e dei documenti allegati - Utilizzo di formule sacramentali - Esclusione

Processo civile - Prova - Produzione di copie fotografiche delle scritture e dei documenti formati dal notaio e depositati presso pubblici uffici - Efficacia parificabile alle coppie autentiche e all'originale salvo il disconoscimento della conformità della copia all'originale



La manifestazione della volontà di ottenere l'ammissione al passivo del credito con un determinato grado di prelazione non richiede l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso e dalla documentazione allegata possa evincersi senza incertezze l'intento della parte istante di ottenere l'ammissione al passivo con la collocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui il credito è assistito; ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 93 LF, occorre, infatti, tener conto del principio di carattere generale secondo cui l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere effettuata con riguardo all'insieme delle indicazioni emergenti dall'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, la cui valutazione, da effettuarsi caso per caso, può condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto soltanto nel caso in cui il petitum risulti del tutto omesso o assolutamente incerto. (Nel caso di specie, la Corte ha riformato il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva disposto l'ammissione al passivo del credito in via chirografaria, negando il riconoscimento del privilegio ipotecario in virtù della mera assenza di una specifica richiesta in tal senso e trascurando quindi gli elementi risultanti dall'istanza di insinuazione tardiva e dalla documentazione ad essa allegata, il cui chiaro riferimento all'oggetto della pretesa era tale da non lasciare alcun dubbio in ordine alla volontà del richiedente di ottenere l'ammissione in grado ipotecario, avuto riguardo al titolo del credito fatto valere e dall'assenza di incertezza in ordine alla causa di prelazione invocata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell'articolo 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente contestata dalla controparte, alla quale spetta in via esclusiva la facoltà e l'onere del disconoscimento, con conseguente esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di conformità; tale regola trova applicazione anche agli atti formati dal notaio e depositati presso pubblici uffici, la cui produzione in fotocopia non autentica non ne esclude pertanto l'efficacia probatoria, salvo che la parte non ne disconosca la conformità all'originale nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 214 e 215 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la produzione della nota di iscrizione ipotecaria in copia fotostatica semplice non impedisse, in mancanza di tempestivo disconoscimento, il riconoscimento della prelazione ipotecaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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