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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13531 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015. .

Processo civile - Prova - Produzione di copie fotografiche delle scritture e dei documenti formati dal notaio e depositati presso pubblici uffici - Efficacia parificabile alle coppie autentiche e all'originale salvo il disconoscimento della conformità della copia all'originale


Ai sensi dell'articolo 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente contestata dalla controparte, alla quale spetta in via esclusiva la facoltà e l'onere del disconoscimento, con conseguente esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di conformità; tale regola trova applicazione anche agli atti formati dal notaio e depositati presso pubblici uffici, la cui produzione in fotocopia non autentica non ne esclude pertanto l'efficacia probatoria, salvo che la parte non ne disconosca la conformità all'originale nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 214 e 215 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la produzione della nota di iscrizione ipotecaria in copia fotostatica semplice non impedisse, in mancanza di tempestivo disconoscimento, il riconoscimento della prelazione ipotecaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)