Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13548 - pubb. 22/10/2015

Liquidazione coatta amministrativa e giudizio di risoluzione del concordato: si tratta di controversia su diritti soggettivi di natura contenziosa che richiede l'assistenza di un avvocato

Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19723. Est. Mercolino.


Liquidazione coatta amministrativa - Risoluzione del concordato - Procedimento in camera di consiglio - Difesa tecnica - Necessità



Ai sensi dell'articolo 215, comma 1, L.F. nella liquidazione coatta amministrativa, la risoluzione del concordato pronunciata dal tribunale con sentenza in camera di consiglio, emessa su ricorso del curatore o di uno o pù creditori, a differenza di quanto previsto per il concordato fallimentare dall'articolo 137, comma 1, il giudizio, pur svolgendosi secondo la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, non può essere promosso dal tribunale anche d'ufficio o su semplice rapporto del curatore o del comitato dei creditori, ma deve essere necessariamente instaurato con un atto avente i requisiti previsti dall'articolo 125 c.p.c. e soggetto all'osservanza dell'articolo 82, comma 3, c.p.c., che, nei giudizi davanti al tribunale, impone alle parti l'obbligo di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. In tal senso depone innanzitutto la considerazione secondo cui il procedimento in esame, pur svolgendosi nelle forme previste dagli articoli 737 e seguenti c.p.c., non costituisce espressione di giurisdizione volontaria, ma, avendo ad oggetto una controversia su diritti soggettivi, riveste carattere contenzioso e conduce, in caso di accoglimento della domanda, ad un provvedimento decisorio suscettibile di acquistare, in difetto di impugnazione, l'autorità di giudicato, con la conseguenza che, analogamente a quanto accade per tutti gli altri procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento incidente su diritti soggettivi o status ed idoneo ad acquistare efficacia definitiva, si svolgano gli stessi con rito ordinario o camerale, trova applicazione il principio inderogabile della necessità della difesa tecnica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale